Sez II Passeggeri
Regola 21 Mezzi di salvataggio e barche di salvataggio
Le scialuppe di salvataggio devono essere parzialmente o totalmente chiuse e conformi ai requisiti specificati, e devono poter ospitare almeno il 50% delle persone a bordo su ciascun lato della nave.Le zattere di salvataggio, sia gonfiabili che rigide, devono avere una capacità sufficiente per ospitare almeno il 25% delle persone a bordo.
Tutti i mezzi di salvataggio devono poter essere lanciati con equipaggio, tutte le persone e attrezzature entro 30 minuti dal segnale di abbandono nave, una volta che tutte le persone sono radunate e indossano i giubbotti di salvataggio.
Le zattere di salvataggio avranno la capacità totale disponibile su ciascun lato tale da ospitare il 150% del numero totale di persone a bordo; le scialuppe di salvataggio possono essere incluse in questa capacità.
Le scialuppe di salvataggio delle navi passeggeri deve essere in numero tale da garantire il raduno di non più di sei zattere di salvataggio. Ulteriori precisazioni omesse.
Regola 22 Dispositivi di salvataggio personali
Salvagente (vedere tabella)
Giubbotti di salvataggio
La regola 7 prevede la disponibilità di un giubbotto salvagente con luce auto accendente, per ogi persona; inoltre è prevista una ulteriore dotazione di giubbotti salvagenti non inferiore al 5% delle persone a bordo.
Minimo numero dei salvagenti in funzione della lunghezza della nave
Giubbotto di salvataggio (lifejacket) di tipo omologato, con luce auto accendente al contatto con l'acqua
Cartello indicatoreconforme alla Resolution A.1116(30), ESCAPE ROUTE SIGNS AND EQUIPMENT LOCATION MARKINGS, per salvagente con tientibene
Regola 23 Disposizioni di imbarco dei mezzi di salvataggio e delle Mezzi di salvataggio rapidi.
Sulle navi passeggeri, le posizioni di imbarco dei mezzi di salvataggio devono essere tali che si possa imbarcare le persone ed ammainarl direttamente dalla posizione di riposo o da un ponte d'imbarco e le zattere di salvataggio ammainate con gru da una posizione adiacente alla posizione di riposo. I mezzi di salvataggio (rescue boat) devono essere tali che possano essere ammainate con il loro equipaggio direttamente dalla posizione di riposo.Regola 24 Rimessaggio dei mezzi di salvataggio
L'altezza deve tener conto delle disposizioni di fuga, delle dimensioni della nave e delle condizioni meteorologiche che è probabile si incontrino nella sua area operativa. Per un mezzo di salvataggio ammainato a mezzo di gruette, l'altezza della loro testa d non dovrebbe superare 15 m nelle condizioni più svantaggiose.Regola 25 Posti di raduno
Le stazioni di raduno delle navi da passeggeri saranno nelle prossimità dei luoghi di imbarco, sempre ché non siano la stessa posizione, avranno ampi spazi per l'istruzione e l'organizzazione dei passeggeri, con almeno 0,35 m² per persona.
Regola 26 Requisiti aggiuntivi per navi passeggeri ro-ro
La regola dettaglia i requisiti addizionali previsti per queste navi, in merito a: zattere di salvataggio, Fast rescue boat, sistemi di salvataggio, giubbotti di salvataggio.
Regola 27 Informazioni sui passeggeri
Tutte le persone a bordo delle navi passeggeri devono essere contate prima della partenza. Le persone che hanno dichiarato di aver bisogno di cure speciali o assistenza in situazioni di emergenza devono essere registrati e comunicati al comandante prima della partenza. Inoltre, per agevolare un’eventuale operazione di ricerca e salvataggio saranno registrati i nomi e il genere delle persone a bordo, distinguendo tra adulti, bambini e neonati. Le informazioni devono essere conservate a terra e rese prontamente disponibili ai servizi di ricerca e salvataggio quando necessario.
Regola 28 Aree di atterraggio e prelievo per elicotteri
Le navi passeggeri ro-ro devono essere dotate di un'area di prelievo per elicotteri approvata.
Le navi passeggeri ro-ro non inferiori a 130 m, costruite a partire dal 1 luglio 1999, devono essere dotate di un'area di atterraggio per elicotteri approvata.
Regola 29 Sistema di supporto decisionale per i comandanti delle navi passeggeri
Sul ponte di comando delle navi passeggeri, è disponibile un supporto decisionale per la gestione delle emergenze.
Sarà un piano o una serie di piani di emergenza stampati (vedasi anche Chap. II-1 Reg.19.5 Stabilità). Tutte le situazioni di emergenza prevedibili devono essere rilevate nel piano di emergenza, includendo, almeno, le seguenti:
- incendio;
- danni alla nave;
- inquinamento;
- atti illeciti che minacciano la sicurezza della nave e dei suoi passeggeri e dell'equipaggio;
- incidenti al personale;
- incidenti legati al carico;
- assistenza d'emergenza ad altre navi.
Piano di supporto decisionale in caso di allagamento di uno o più compartimenti
Oltre ai piani d'emergenza stampati, si può utilizzare un supporto su computer posto sul ponte di comando, che fornisce tutte le informazioni già presenti nei piani d'emergenza, procedure, liste di controllo, ecc., in grado di presentare un elenco di possibili azioni da intraprendere, tenendo conto che le decisioni operative sono sempre intraprese dal comando di bordo, che se ne ha la piena responsabilità.
Regola 30 Esercitazioni
Su tutte le navi passeggeri, quota parte dell’equipaggio svolgerà ogni settimana un’esercitazione di abbandono nave ed una antincendio. Nell’arco temporale di un mese, tutto l’equipaggio avrà partecipato alle esercitazioni. La Convenzione richiede che anche i passeggeri siano fortemente incoraggiati alla partecipazione.
Saranno effettuate anche esercitazioni di controllo dei danni conformemente al Chap. II-1 Reg19-1.