Articoli della Convenzione SOLAS e Protocollo 1988
Articoli della Convenzione SOLAS 1974
- Articolo I. Obblighi generali a fronte della Convenzione.
- Articolo II. Applicazione: La Convenzione si applicherà alle navi autorizzate a battere la bandiera degli Stati i cui Governi sono Governi Contraenti.
- Articolo III. Legislazione e regolamenti.
- Articolo IV. Casi di forza maggiore.
- Articolo V. Trasporto di persone in emergenza. Al fine di evacuare le persone per evitare una minaccia per la sicurezza della loro vita, un governo contraente può consentire il trasporto di un numero maggiore di persone nelle sue navi di quanto altrimenti consentito dalla presente convenzione. ...
- Articolo VI. Trattati e Convenzioni pregressi.
- Articolo VII. Regole speciali. Quando in conformità con la presente Convenzione regole speciali sono stabilite di comune accordo tra tutti o parte dei Governi Contraenti, tali norme devono essere comunicate al Segretario Generale dell'Organizzazione per la diffusione a tutti i Governi Contraenti.
- Articolo VIII. Emendamenti alla Convenzione.
- Articolo IX. Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione.
- Articolo X Entrata in vigore: La convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di venticinque Stati, le cui flotte mercantili combinate costituiscono non meno del 50% della stazza lorda della marina mercantile mondiale, sono diventati parti ad esso in conformità con ... .
- Articolo XI. Denuncia.
- Articolo XII. Deposito e registrazione.
- Articolo XIII. Lingue: La Convenzione è redatta in una sola copia nelle lingue cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Le traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca e italiana devono essere preparate e depositate con l'originale firmato.
Protocollo 1974
Il Potocollo 1988 sostituisce e abroga il Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione SOLAS 1974 (Articolo II, Trattati precedenti).
Protocollo del 1988
relativo alla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare, 1974
Articolo I. Obblighi generali: Le Parti del presente Protocollo si impegnano a dare attuazione alle disposizioni del Protocollo e ... Per quanto riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato non firmatario, le Parti applicano i requisiti della Convenzione e del Protocollo per assicurare che nessun trattamento più favorevole sia loro concesso.
Articolo II. Trattati precedenti.
Articolo III. Comunicazione delle informazioni.
Articolo IV. Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione.
Artide V Entrata in vigore.
1 Il presente Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui sono state rispettate entrambe le condizioni di rilascio:
a) non meno di quindici Stati, le cui flotte mercantili combinate costituiscono almeno il cinquanta per cento della stazza lorda della nave mercantile mondiale, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate da essa conformemente all'articolo IV, e
b) siano state soddisfatte le condizioni per l 'entrata in vigore del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del bordo libero.
Articolo VI. Emendamenti.
Articolo VII. Denuncia.
Articolo VIII. Depositario.
Articolo IX. Lingue.