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Sistemi di navigazione

Regola 19

Premessa: l'articolo 19 del capitolo V, è molto articolato in relazione all'obbligatorietà di determinati equipaggiamenti per determinate navi (dimensione e data di costruzione). I dettagli sono rilevabili nei singoli sotto-paragrafi indicati in giallo.

Le navi saranno dotate di un sistema di allarme per la guardia del ponte di comando che deve essere in funzione quando la nave è in navigazione.
Apparecchiature e sistemi di navigazione navale
Tutte le navi, indipendentemente dalle dimensioni, saranno dotate di:
  • bussola magnetica standard opportunamente compensata o altri mezzi, indipendenti capaci di determinare la prora della nave e consentirne al timoniere la lettura,
  • bussola su cuscinetti o peloro o altri mezzi, indipendenti ... atti ad effettuare i rilevamenti di punti salienti, su un arco completo d'orizzonte,
  • mezzi per correggere la prora e la rotta in modo vero in ogni momento,
  • carte e pubblicazioni nautiche atte a pianificare e visualizzare la rotta della nonché tracciare e monitorare le successive posizioni nel corso del viaggio. È ammesso un sistema elettronico (ECDIS), con sistemi di back-up ed alimentazione indipendente,
  • ricevitore GPS o altri sistemi atti a stabilire e aggiornare la posizione della nave,
  • telefono od altro sistema di comunicazione fra la plancia ed il posto di governo di emergenza del timone,
  • (navi inferiori a 150 GRT un riflettore radar o altri mezzi per essere rilevati da navi che navigano mediante radar a 9 e 3 GHz),
  • (navi con plancia chiusa): saranno dotate di un sistema tale da far udire i segnali sonori emessi da altre navi e di determinarne la provenienza.
 
Tutte le navi > 150 GRT e le navi da passeggeri, saranno munite anche di:
 
una bussola magnetica di riserva, lampada di segnalazione diurna (es. Aldis) con fonte di energia autonoma, sistema di allarme per la guardia del ponte (BNWAS), che sarà in funzione quando la nave sarà in navigazione;
Navi di stazza lorda >=  300 tonnellate (500 GRT nazionali) e le navi passeggeri, saranno munite di un sistema di identificazione automatica (AIS),
Il sistema “AIS” fornirà alle stazioni costiere attrezzate e alle altre navi e aeromobili le informazioni relative all propria identità, tipo, posizione, rotta, velocità, stato di navigazione ed altre informazioni relative alla sicurezza della nave.
La nave riceverà automaticamente analoghe informazioni dalle altre navi. Il sistema AIS sarà sempre in funzione, salvo eccezioni p ... .
  • Inoltre bussola giroscopica o equivalente, per visualizzare la direzione facilmente leggibili dal timoniere e trasmettere la direzione agli altri equipaggiamenti; un ripetitore nel posto della timoneria d’emergenza rd ove previsto; almeno un ulteriore ripetitore di servizio,
  • indicatori dell’angolo del timone, del senso di rotazione, dei giri, della spinta, dell’angolo di calettamento (od il passo) del propulsore,
  • dispositivi per tracciare automaticamente la rotta e velocità di altri bersagli atti a prevenire la collisione.
Il guasto di uno solo di questi  strumenti non deve ridurre la capacità della nave di soddisfare ai requisiti di una sicura navigazione.
Le navi na debbono essere provviste o se ritenuto opportuno dall'amministrazione, un secondo radar a 9 GHz, ..., riferirsi anche alla risoluzione A.917(22), modificata dalla risoluzione A.956(23). E’ previsto un secondo ausilio anti-collisione.
Sistema atto a tracciare automaticamente la la rotta e la velocità di almeno 20 bersagli. Sarà connesso ai dati di bordo, per effettuare i calcoli cinematici onde valutare la possibilità di collisione e simulare una manovra di disimpegno.
Indicatore della velocità di accosto e dispositivo di misurazione della velocità avanti ed addietro, rispetto al fondo.
Le navi adibite a viaggi internazionali sono dotate di un sistema elettronico di visualizzazione delle carte nautiche e di informazione (ECDIS), vedasi anche MSC.1/Circ.1290.
Le amministrazioni possono esentare le navi dall'istallazione dell’ECDUS, quando queste sarebbero messe fuori servizio entro due anni dalla data di attuazione specificata ad alcuni dei dettagli (omessi) del paragrafo precedente.
Identificazione e localizzazione a lungo raggio delle navi (Vedi anche: MSC.1/Circ. 1298)
Diritti e obblighi degli Stati i regimi giuridici dell'alto mare, della zona economica esclusiva, della zona contigua,  i mari territoriali o gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e le rotte marittime arcipelagiche.
Tipi di navi adibite a viaggi internazionali: navi da passeggeri, comprese le unità veloci da passeggeri, navi da carico, comprese le unità veloci e unità mobili di perforazione offshore.
Consente ai Governi Contraenti di identificare e a localizzare a lungo raggio le navi.
Le navi sono dotate di un sistema per trasmettere automaticamente le informazioni: identità della nave, posizione (latitudine e longitudine) data e l'ora della posizione rilevata.
I sistemi e le apparecchiature potranno essere spenti a bordo o cessare la distribuzione di informazioni di identificazione e localizzazione per la sicurezza sella nave o se il comandante lo ritenga necessario per riaccendere poi non appena possibile.
Diritti, doveri ed obblighi delle navi e dei governi contraenti.
Utilità per il salvataggio in mare.
Correlazione con il diritto internazionale.

Riferimento a MSC.1/Circ.1295 sugli orientamenti relativi a determinati tipi di navi che sono tenuti a trasmettere LRIT
informazioni sulle esenzioni e sugli equivalenti e su talune questioni operative, quali possono essere rivedute.
 
 
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